Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) nel processo civile e volontaria giurisdizione, amministrativo, contabile e tributario.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (aggiornato al Decreto Mistero della Giustizia del 23 luglio 2020).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Esclusione dal gratuito patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141
Patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) nel processo penale.
Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all'interno di un apposito elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati.
Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.
La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.528,41 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato.
Artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
La persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a €. € 11.528,41 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l'istante).
Per accedere a tale beneficio la persona interessata deve chiederlo con apposita istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente ed autenticata dal difensore o da altro ente, al Giudice.
L'istanza deve indicare il processo per cui viene chiesto il gratuito patrocinio, le generalità ed il codice fiscale dei componenti la famiglia anagrafica, documentando la propria situazione di reddito ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente nei limiti di reddito.
La domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata (dall'interessato o dal suo legale di fiducia ovvero trasmessa a mezzo raccomandata) presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il processo pende e quindi:
Inoltre la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l'interessato è detenuto o all'ufficiale di polizia giudiziaria, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura. Tali soggetti provvederanno alla trasmissione al magistrato procedente.
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.
Il Giudice provvede entro 10 giorni dal deposito dell'istanza.
In caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notifica) presso la cancelleria della volontaria giurisdizione (VI piano del Tribunale) che, effettuata la registrazione, riscuote i diritti dovuti (contributo unificato di € 85,00 e marca da bollo da € 27,00), trasmette l'opposizione al Presidente della sezione competente il quale decide con provvedimento che verrà poi comunicato alle parti. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.